Statuto

Art. 1: Costituzione e sede

É costituita l'associazione denominata "Consulta Provenzale", apartitica e senza scopo di lucro, con sede in Mondovì (Cn), via Botta 9. Essa é retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia. Lo spostamento eventuale della sede non costituisce modifica dello statuto e dovrà essere deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 2: Finalità

L'associazione ha per scopo la salvaguardia e valorizzazione di lingua, cultura e tradizioni provenzali, rispettando le varietà linguistiche dei paesi e delle aree in cui il provenzale é ancora in uso. In particolare, l'associazione si prefigge di ottenere il riconoscimento della lingua provenzale nell'ambito della legge 15 dicembre 1999, n° 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'associazione si propone altresì come organismo di coordinamento e di proposta per le valli di lingua provenzale delle provincie di Cuneo e Torino, così come previsto al comma 3, articolo 3 della citata legge 482 del 15/12/1999.

Art. 3: Durata

La durata dell'associazione é illimitata salvo delibera di scioglimento assunta a maggioranza assoluta da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4: Soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nonché società di persone e capitali che si riconoscano espressamente nelle finalità del presente statuto. L'adesione dei soci non fondatori deve essere approvata dal consiglio direttivo che delibera in modo inappellabile. La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi: per dimissioni scritte; per decadenza e cioé per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali é avvenuta l'ammissione; con delibera di esclusione motivata del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto alle norme del presente statuto.

Art. 5: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea dei soci
  • il consiglio direttivo
  • le commissioni di lavoro

Art. 6: L'Assemblea dei Soci

É l'organo sovrano dell'associazione ed é formata da tutti coloro che hanno aderito all'associazione medesima. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. Viene convocata su decisione del consiglio direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al presidente, di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'assemblea é convocata dal presidente mediante manifesti e/o avvisi personali senza raccomandata almeno 15 giorni prima. L'assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Non sono ammesse deleghe e voti per corrispondenza. L'assemblea é presieduta dal presidente o da suo delegato. Le deliberazioni assunte dall'assemblea sono vincolanti per l'associazione stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano. L'assemblea delibera su: argomenti posti all'ordine del giorno, sui bilanci, sulle relazioni del consiglio direttivo, sullo scioglimento dell'associazione e sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 7: Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione. É composto da: un presidente, un vice presidente con anche funzioni da segretario; un tesoriere; due consiglieri. Il consiglio direttivo nominato per la prima volta nell'atto costitutivo é eletto dall'assemblea dei soci. La sua durata in carica é di anni 3 (tre). I membri del consiglio direttivo, scelti nell'ambito dell'assemblea dei soci, sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo dimissionario saranno sostituiti con un voto dell'assemblea. Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi, in giudizio e ha l'uso della firma sociale che può delegare ad un membro del consiglio direttivo. Il presidente eletto nomina il vice presidente con funzioni di segretario e può affidare deleghe per incarichi specifici.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea. In caso di dimissioni il consiglio direttivo provvede ad eleggere al suo interno e a maggioranza assoluta il nuovo presidente ed avvia la procedura di sostituzione del consigliere uscente. Il vice presidente sostituisce nelle sue attribuzioni il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere é incaricato di curare materialmente la gestione economica dell'associazione in ossequio a norme operative che lo stesso consiglio può emanare. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o di almeno 3 (tre) componenti del consiglio stesso ogni volta che lo si ritenga necessario e comunque non meno di una volta a trimestre. Delle sedute del consiglio direttivo il segretario redige verbale sottoscritto dal presidente.

Art. 8: Commissioni di lavoro

Il consiglio direttivo può istituire delle commissioni di lavoro per perseguire le finalità dell'associazione. Le commissioni di lavoro, con funzione consultiva, affiancano il consiglio direttivo relazionando al termine dell'incarico ricevuto. Le commissioni di lavoro sono presiedute dal socio che ha ricevuto la delega dal consiglio direttivo a tale scopo, e costituite secondo le valutazioni ritenute valide dal socio stesso.

Art. 9: Regolamento interno

Il consiglio direttivo può dotare l'associazione di regolamento interno.

Art. 10: Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono così costituite: da versamenti volontari degli associati e non; da proventi eventuali derivanti dall'organizzazione di mostre, convegni, esposizioni, pubblicazioni, manifestazioni e da ogni altra attività che favorisca il raggiungimento delle finalità dell'associazione; da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere anche privati; da rendite del proprio patrimonio.

Art. 11: Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è amministrata dal consiglio direttivo e tenuta dal tesoriere. Nessun eventuale utile o avanzo di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, potrà essere distribuito, anche in forme indirette, a chi vi partecipa ma dovranno essere impiegate per realizzare le attività dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di redigere ogni anno un rendiconto finanziario (entrate - uscite) e deve esserne dato conto all'assemblea dei soci.

Art. 12: Esercizi sociali

L'anno sociale è fissato dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13: Modifiche statutarie

Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purchè le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 14: Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea designerà un liquidatore determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea e comunque per finalità senza scopo di lucro.

Art. 15: Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.